APPALTI – La ‘regolarizzazione’ della garanzia provvisoria può avvenire mediante documenti formatisi dopo la presentazione dell’offerta

IL TAR Milano, con sentenza n. 4157/2025, del 15 dicembre 2025, statuisce che  la garanzia provvisoria, finalizzata ad assicurare la serietà dell’impegno assunto in sede di partecipazione, tutela l’interesse della stazione appaltante alla stipula del contratto in caso di aggiudicazione e, come tale, presidia la serietà e l’affidabilità dell’offerta, contribuendo a evitare possibili allungamenti della procedura connessi a un’eventuale mancata stipula.

Ne deriva che l’omessa predisposizione della garanzia entro il termine di presentazione della domanda di partecipazione è espressione ex se della scarsa serietà dell’offerta, circostanza che non ricorre quando il concorrente, pur errando nella quantificazione dell’importo, ha comunque tempestivamente presentato la garanzia provvisoria all’atto della domanda di partecipazione.

Il Collegio richiama la distinzione tra l’ipotesi della mancata presentazione della cauzione provvisoria nell’ambito della documentazione di gara e quella della sua irregolarità o invalidità. Nel primo caso, osservano i giudici, l’omessa produzione del documento si traduce nella mancanza del requisito o nell’impossibilità di accertarne il possesso allo stato degli atti, con la conseguenza che il soccorso istruttorio risulta finalizzato a consentire l’integrazione della documentazione presentata tramite la produzione ex post del documento mancante, purchè quest’ultimo sia già formato e dunque abbia data anteriore alla scadenza del termine di partecipazione alla gara, ai sensi dell’art. 101, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 36/2023.

La garanzia provvisoria, infatti, costituisce un elemento posto a corredo dell’offerta e, come tale, rappresenta un adempimento doveroso ai fini della partecipazione alla gara, la cui radicale assenza è sanzionata con l’espulsione. Da tale ipotesi va tenuta distinta quella della mera irregolarità o invalidità della garanzia provvisoria presentata in gara dal concorrente, costituente, secondo consolidata giurisprudenza, una mera irregolarità sanabile attraverso il soccorso istruttorio anche oltre il termine previsto per la presentazione delle offerte ai sensi dell’art. 101, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 36/2023. Ne consegue che quando la garanzia provvisoria è presentata, ma è di importo inesatto, opera il soccorso istruttorio sanante, che non richiede la necessità che la regolarizzazione avvenga entro il termine fissato per la presentazione delle offerte.

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