Il TAR Lazio, con sentenza n. 9475 del 29.05.2025, statuisce che la mancata separata indicazione dei costi della manodopera e per la sicurezza comporta l’automatica esclusione dalla gara, salvo il caso in cui il disciplinare di gara o i moduli telematici predisposti dalla stazione appaltante non consentano, in concreto, di indicare in modo espresso e autonomo tali costi, circostanza che consentirebbe l’attivazione del soccorso istruttorio in favore del concorrente.
Secondo il Collegio, la mancata separata indicazione dei costi per la sicurezza e della manodopera comporta l’automatica esclusione dalla gara, senza possibilità di regolarizzazione mediante il soccorso istruttorio. Tuttavia, a tale regola generale farebbe eccezione l’ipotesi in cui la legge di gara non consenta di indicare in modo specifico e autonomo tali costi; si tratta di casi assolutamente eccezionali in cui il concorrente si trovi in condizioni di “materiale impossibilità” di indicazione separata di detti costi. Tanto premesso, nel caso di specie il Giudice ha ritenuto non sussistente una simile “impossibilità” di indicare i costi della sicurezza, in quanto, il format predisposto dalla stazione appaltante, pur limitato sotto il profilo strutturale, avrebbe in realtà consentito il materiale inserimento dei costi per la sicurezza.
Pertanto, nella sentenza in commento, il TAR statuisce per la legittimità della sanzione espulsiva, dal momento che i costi della sicurezza e della manodopera non possono essere ricostruiti in via postuma ma devono essere espressamente e formalmente indicati nell’offerta economica.