Il TAR Milano, con sentenza del 19 febbraio 2026, n. 819, statuisce che non è necessario per l’offerente anticipare alla fase di gara la dimostrazione della correttezza di quanto dichiarato in sede di offerta.
Secondo il Collegio, infatti, la scelta dell’amministrazione aggiudicatrice di tradurre una modalità esecutiva delle prestazioni in un criterio di valutazione della qualità tecnica dell’offerta non può essere interpretata come necessità per l’offerente di anticipare alla fase di gara la dimostrazione del possesso o della disponibilità di tutti i mezzi e le risorse per l’esecuzione delle prestazioni programmate.
Il TAR, richiamando la sentenza della CGE 8 luglio 2021, in causa C-295/20, rileva che in tal caso l’offerta tecnica è conforme alla legge di gara (e non può conseguentemente essere esclusa) se dalla stessa risulta l’impegno dell’offerente a rispettare tali condizioni nella fase esecutiva del servizio.
Secondo il Collegio, la disponibilità dei mezzi e delle risorse che hanno formato oggetto di valutazione della qualità dell’offerta tecnica potranno infatti essere accertate dalla stazione appaltante nella fase successiva all’aggiudicazione e antecedente alla stipula del contratto, fermo restando che la inattuazione nel corso dell’esecuzione del contratto non potrà che rilevare come inadempimento ed eventualmente portare alla risoluzione (cfr. Cons. St., V, 26 giugno 2024, n. 5640, che richiama Cons. St., V, 16 dicembre 2022, n. 11037).