APPALTI – Non tutte le difformità rispetto alle specifiche richieste dalla lex specialis di gara sono cause di esclusione

Il TAR Lombardia di Milano, con sentenza n. 73/2025 dispone che non tutte le difformità rispetto alle specifiche tecniche richieste dalla lex specialis di gara sono cause di esclusione.

Secondo il Collegio, nelle gare pubbliche, l’esclusione di un’offerta per non conformità ai requisiti minimi, anche senza una specifica minaccia di esclusione, deve verificarsi solo quando la lex specialis definisca con assoluta certezza le caratteristiche e le qualità essenziali dell’oggetto dell’appalto o fornisce una descrizione che riveli in modo chiaro ed inequivocabile l’importanza di tali caratteristiche. In situazioni in cui manca tale certezza e persiste un margine di ambiguità riguardo alla portata effettiva delle clausole del bando, il principio residuale prevede di interpretare la lex specialis nel rispetto del principio del favor partecipationis, il quale promuove un più ampio confronto tra i concorrenti, e della necessità di specificità e chiarezza delle cause di esclusione.

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