Il Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza del 31 ottobre 2025, n. 8493, statuisce sull’ offerta a rialzo e sulla modificabilità dell’importo posto a base di gara ai sensi dell’art. 70, comma 4, D.Lgs. n. 36/2023.
Il Collegio ha ritenuto valida e ammissibile un’offerta a rialzo qualora il bando di gara la preveda espressamente, indicando limiti e condizioni ai sensi dell’art. 70, comma 4, lett. f) del nuovo Codice, per come modificato dal cd. correttivo. Infatti, il D.Lgs. n. 209/2024 avrebbe ammesso tale facoltà, in deroga alla regola generale che prevede il divieto di offerte a rialzo. Nel caso di specie, relativo a un Accordo quadro, la Stazione appaltante aveva previsto un limite di spesa e un limite di prestazioni che potevano essere affidate all’aggiudicatario, in ossequio ai vincoli comunitari, con ciò determinando un autovincolo per l’Amministrazione, ma anche una preclusione per l’Operatore economico di presentare offerte al rialzo.