APPALTI – Superato l’approccio quantitativo nella gestione dei lavori affidati dai concessionari autostradali

Il T.A.R. del Lazio, di Roma, con sentenza n. 17598 del 13 ottobre 2025, statuisce che a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 177, d.lgs. n. 50/2016, l’approccio quantitativo alla disciplina di modalità e limitazioni nella esecuzione dei lavori da parte dei concessionari autostradali deve dirsi del tutto superato.

Il T.A.R. per il Lazio ritorna con la pronuncia in commento su di una questione per lungo tempo dibattuta in vigenza del precedente Codice dei contratti pubblici, e cioè i limiti e le modalità di affidamento dei lavori da parte dei concessionari autostradali.

Oggetto del contendere era un provvedimento del Ministero dei Trasporti che aveva l’effetto pratico di imporre una -quantomeno potenziale- limitazione circa le modalità di affidamento dei lavori da parte del concessionario.

Il Tribunale ha affermato che a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 218/2021, di declaratoria di incostituzionalità dell’art. 177 d.lgs. n. 50/2016, la limitazione imposta dalla stazione appaltante era da considerarsi illegittima. A seguito dell’integrale superamento del c.d. approccio quantitativo, infatti, l’operatore economico affidatario della concessione può infatti considerarsi libero di scegliere se eseguire i lavori in proprio, attraverso società collegate o esternalizzandoli attraverso ricorso al mercato. Diversamente, eventuali limitazioni prescritte dalla stazione appaltante sarebbero da considerarsi illegittimamente violative del diritto di autodeterminazione imprenditoriale dell’operatore economico (art. 41 Cost.).

Attualmente, l’affidamento dei lavori da parte del concessionario risulta disciplinato dall’art. 186, d.lgs. n. 36/2023 in uno con la delibera ANAC 20 giugno 2023, n. 265 recante le “Indicazioni sulle modalità di calcolo delle quote di esternalizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture da parte dei titolari di concessioni di lavori e di servizi pubblici non affidate conformemente al diritto dell’Unione europea”.

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