Il decreto legge n. 73/2025, come convertito con modificazioni dalla l. 18 luglio 2025, n. 105 (G.U. 19 luglio 2025, n. 166), introduce una serie di misure urgenti volte a garantire la continuità nella realizzazione delle infrastrutture strategiche e a facilitare la gestione dei contratti pubblici, in particolare nel contesto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e della partecipazione dell’Italia a iniziative dell’Unione Europea in materia di infrastrutture e trasporti.
Le principali disposizioni riguardano in sintesi.
Le modifiche dell’art. 1 si inseriscono nel quadro di accelerazione delle attività di cantierizzazione del Ponte sullo Stretto, al fine di garantire certezza giuridica nelle espropriazioni e rafforzando la funzione preventiva delle controversie nei contratti pubblici.
L’articolo 2 introduce importanti semplificazioni e deroghe in materia di contrattualistica pubblica e protezione civile, finalizzate a velocizzare gli affidamenti nelle situazioni di urgenza e calamità; sostenere operativamente le amministrazioni, anche attraverso incentivi ai dirigenti; rendere flessibili e tempestive le risposte a eventi emergenziali, nel rispetto dei principi generali del diritto UE.
In particolare, l’articolo 140 del Codice dei contratti è stato modificato stabilendo una procedura specifica per le procedure di “somma urgenza”, la cui definizione, precedentemente prevista al comma 6, è stata spostata al comma 1-bis. Con riferimento agli affidamenti diretti dei lavori in situazioni di somma urgenza, il legislatore ha chiarito le condizioni per l’esecuzione immediata. In particolare, il comma 1 dell’articolo 140, così riformulato, specifica che l’affidamento diretto può avvenire entro il limite di 500.000 euro, oppure, se necessario, per un importo superiore, ma unicamente per quanto strettamente indispensabile alla rimozione del pericolo o del danno alla pubblica e privata incolumità. Resta comunque fermo il limite massimo rappresentato dalla soglia europea, oltre la quale non è consentito procedere con tale modalità.
L’articolo 3-bis rafforza il supporto finanziario e operativo per il completamento di interventi infrastrutturali già programmati, introducendo risorse aggiuntive, maggiore flessibilità procedurale e meccanismi di controllo e revoca per garantire l’effettiva attuazione degli interventi.
L’articolo 3-quinquies promuove una governance collaborativa tra Stato e territori per affrontare in modo sistemico il tema delle opere incompiute, assicurando che le risorse disponibili siano orientate in modo strategico ed efficiente, senza aggravi per la finanza pubblica.
L’art. 9 riguarda i contratti di lavori affidati con documenti di gara redatti secondo l’art. 29, comma 1, lett. a) del d.l. n. 4/2022, cioè quei contratti con clausole obbligatorie di revisione prezzi, ma che non hanno beneficiato dei fondi straordinari previsti dall’art. 26, commi 4 (lett. a e b), 6-quater e 7, del d.l. n. 50/2022. Si tratta degli appalti rimasti “scoperti”: soggetti agli stessi aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione, ma senza copertura finanziaria aggiuntiva.
La norma prevede che, in deroga alle disposizioni più restrittive dell’art. 29, lett. b) del d.l. n. 4/2022 si applichi l’art. 60 del d.lgs. n. 36/2023, ovvero il nuovo regime di revisione prezzi previsto dal Codice dei contratti pubblici.