Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5828 del 2025 statuisce le caratteristiche che deve possedere una struttura per essere considerata “pergotenda”, e quindi esente da permessi edilizi.
Il Collegio, in particolare, ritiene che un’opera composta da una struttura dotata di copertura retrattile e chiusure laterali con vetrate scorrevoli può essere qualificata come “pergotenda”, a condizione che continui a mantenere la funzione di spazio esterno e non venga trasformata in un ambiente chiuso e stabile. Questa classificazione fa sì che l’intervento rientri tra le opere di edilizia libera, secondo quanto previsto dall’art. 6 d.P.R. n. 380/2001 e dal Glossario delle opere edilizie libere (decreto del Ministero delle Infrastrutture del 2 marzo 2018), escludendo quindi l’obbligo di richiedere un titolo edilizio.